Quesiti Tecnici (n. 1/2012)

Una squadra chiede all’arbitro di poter effettuare una sostituzione. Il calciatore titolare che sta per essere sostituito mentre, a gioco fermo, si avvicini alla linea laterale per lasciare il terreno di gioco decide di togliersi la maglia, ripmanendo “in canottiera”. Deve considerarsi questa azione una scorrettezza (al pari di quella relativa a togliersi la maglia per festeggiare un gol) da sanzionare con l’ammonizione?

Desideriamo premettere che il quesito proposto può ritenersi l’estrema “sintesi” di analoghe interpretazioni inerenti all’argomento trattato, che recentemente pare abbia suscitato “accesi” dibattiti, anche a seguito del verificarsi in più gare della situazione raffigurata.

Per sgombrare subito il campo da possibili dubbi, nei termini in cui è descritto il “fatto”, a nostro avviso, il calciatore non deve essere ammonito.

Al fine di motivare detta conclusione, ci pare opportuno, in primis, stabilire quale Regola debba considerarsi violata dal calciatore e quali conseguenze implica tale violazione. La descrizione della fattispecie verte sicuramente sull’equipaggiamento dei calciatori e, in particolare, sull’aspetto realtivo alla possibliltà che esso non sia conforme alla Regola 4. Proprio dalla lettura di quest’ultima, può evincersi che il “legislatore” non ha contemplato l’immediata assunzione di un provvedimento disciplinare per chi l’infrange, ma ha esplicitamente previsto che il calciatore non in refola sia prima intamanto a “mettere a norma” il proprio equipaggiamento e solo qualora si rifiuti venga “punito”. Il parallelo con il caso in cui un calciatore si toglie la maglia, festeggiando la segnatura di una rete, non solo ci sembra improprio, ma ci conviene della diversità tra le due situazioni: infatti, la disposizione che prevede l’ammonizione per l’atto di togliersi la maglia per esultare in occasione di una rete è successiva alla stesura, nei termini attuali, della Regola 4. Non si capirebbe, allora, quale necessità ci sarebbe stata di aggiungere un’ipotesi specifica, se questa fosse risultata giò inclusa e disciplinata “in generale” dalla Regola 4.

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